In nome di Sua Maestà Umberto 1°
Re d'Italia
II Tribunale Civile e Penale di Mantova
Sedente gli III.mi Sigg.
Segre avv. Alberto Giudice Presidente
Castiglioni avv. Guido Pretore
Cappo avv. Gio Battista Aggiunto giudiziario
Ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale per intenzione
all'istanza di parte contro
BIANCHI DANTE d'anni 29, nato e domiciliato a Mantova, celibe Possidente, di tratto in tratto lavora nel giornale "La Provincia" e
gratuitamente quale pubblicista redattore, incensurato.
SCALARINI GIUSEPPE di Rainero, d'anni 24, nato e domiciliato
a Mantova, disegnatore, celibe, incensurato.
Imputati
in comune dei reati preveduti dagli articoli 393 capoverso 395 ultimo
allinea, 63 e 79 Codice Penale =
per aver in comunione tra di loro ( il primo quale gerente, direttore responsabile, proprietario, coautore; il secondo quale autore e coautore di scritto disegnato, pubblicato, divulgato in Mantova il numero del Merlin Cocai supplemento al 19 (14 marzo 1897) e un foglio con data 4-6 ottobre 1897 nei cui corpi si trovavano:
l) Numero, supplemento al19 tre vignette; nella prima delle quali si effigia il querelante Gioppi, al lavoro, vestito da brigante, in un locale della banca, ove e pel dorso di volumi stan scritte le parole Lazzaroni, Tanlongo, Guliniello, Monzilli, mentre sul dorso di altro volume sta un punto interrogativo e in calce alla quale leggisi : Gioppi il grande riformatore della Banca Agraria sarà destinato alla sezione bancaria; nella seconda delle quali si effigiano i querelanti Alberto Capilunghi, Cesare Gioppi, Silvio Arrivabene, Romito Siliprandi nell'atto di assalire, vestiti da briganti, fuggendo poscia e in calce della quale stanno scritte le parole "la banda assalta le banche"; nella terza delle quali vignette i quattro querelanti sono effigiati nell'atto di circondare vestiti da briganti un magistrato imponendogli colle armi alla mano di sciegliere tra un revolver ed una moneta, ed in calce alla quale sta scritto: "aggredirà la magistratura per corromperla". Le quali vignette, e le quattro scritturazioni si imputano come diffamatorie perché attribuenti atti querelanti fatti determinanti altamente lesivi, ed anzi delittuosi anche a preciso riferimento ad episodi delittuosi notorii avvenuti poco prima in Italia in confronto di persone anche condannate per determinanti reati contro la proprietà. Le quali vignette e scritturazioni imputano come diffamatorie non solo per le' storie considerate, ma fatte anche in relazione tra di loro; e parte con altra vignetta con scritturazioni anteriori e posteriori dello stesso giornale destinato a preparare, aiutare. consigliare il già per se stesso evidente significativo determinante diffamatorio, delle vignette e delle parole del supplemento.
B) Foglio pubblicatosi nell'ottobre 1897.
Due vignette rappresentanti i quattro querelanti, il cui decoro, e il cui onore si offende con la dicitura sottostante che li qualifica come membri della "banda crispina". E ciò pure con riferimento, come sopra, alle vignette e pubblicazioni anteriori fabbricate dal Merlin Cocai, e dallo Bianchi e Scalarini.
In esito al pubblico dibattimento svoltosi in contesto con gli accusati, e loro difensori, di tutti i querelanti, costituitisi parte civile nei giorni 10, 11 e 13 corrente.
Sentiti gli imputati nelle loro difese e la parte civile che conclude: " Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ritenuta la responsabilità penale degli imputati per i reati loro ascritti, condannarli a quella pena che nella sua saggezza crederà opportuna, condannarli inoltre al risarcimento delle spese di costituzione di Parte Civile intorno alla cui liquidazione si lascia arbitro al Magistrato; e condannarli infine al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede di giustizia.
Ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza sui giornali cittadini. Sentita la discussione della causa; sentito il P.M. nelle sue requisizioni, nonché gli avvocati difensori e nuovamente gli imputati che ebbero
per ultimi la parola.
Fatto
Nel 1° novembre 1896 appariva in Mantova coi tipi della tipografia Aldo Manunzio un periodico settimanale illustrato sotto il titolo "Merlin Cocai" contenenti articoli e caricature di vario genere nonché vignette con sottostanti diciture allusive a persone e notabilità le più spiccate fra quelle cittadine. In previsione della futura campagna elettorale che fino da quell'epoca andava praticandosi il giornale proponendosi a scopo principale la vagheggiante sconfitta dei quattro ex deputati Silvio Conte Arrivabene, Capilupi Marchese Alberto, Gioppi Conte avv. Cesare e SiIiprandi dotto Provvido, i tre ultimi dei quali appartenevano alla maggioranza ministeriale Crispi; andavano ulteriori pubblicazioni dal novembre fino al marzo ultimo scorso spargendo la più volgare indecenza con frasi generiche e contumeliose a carico e all'indirizzo di Cavalieri, Commendatori, banchieri e blasonati, delineando fin dai primi numeri, e cioè col N° 4 della raccolta in atti, la figura di quattro ex Deputati, continuando nei successivi (N 10 e 11) a preludere a truffatori, a malfattori, a ladri più o meno crocefissi o …. finché col N 11 annunciando che una persona eminente aveva assicurata la data delle elezioni, coi successivi N 17 e 19 dappiù, abbandonando ogni ritegno ingaggiava viva lotta ai deputati suddetti raffigurandoli dapprima nel N 19 in due vignette rappresentanti l'una i quattro candidati colla testa in mano nell'atto di presentarsi Alla cortese attenzione di Gazzetta di Mantova domandando di cambiare abito, e l'altra la sala dell'associazione monarchica costituzionale in cui vengono introdotti dalla Gazzetta ed ora si custodiscono fra le reliquie dell'associazione monarchica, fra le mitrie, le aquile bicipiti ed i cappelli da carabinieri. Senonchè nello stesso giorno 14 marzo veniva pubblicato un supplemento al N 19 coll'intestazione "Quel che farebbero i deputati della Gazzetta se (Dio liberi) fossero eletti = con varie vignette rappresentanti i quattro deputati in vari atteggiamenti tre delle quali più specialmente sono a rilevarsi siccome incriminate, come si dirà appresso. Nella prima di esse e cioè quella al N 5 della prima linea si rappresenta L'avv Cesare Gioppi nell'atteggiamento di scrivere in un locale ove sopra scaffali stanno volumi intestati a Lazzaroni, Taulongo, Ciminello, Mangilli, Miceli, Nicotera, De Zerbi, Lina, Magistrati, Parlamentari e Stampa e sul dorso di un volume un punto d'interrogazione e sotto la scritta = Gioppi il grande riformatore della Banca Agricola sarà destinato alla sezione bancaria. Nella seconda contrassegnata al N 11 della seconda linea si vengono rappresentati i quattro deputati in compagnia di altro, vestiti da briganti mentre stanno assaltando una banca ed in atto di fuga colla sottostante dicitura, esistente in alcuni esemplari cancellata, sarà trasparente in altri, e totalmente inesistente in altri e assalirà le banche.
Nella terza infine distinta col N 12 si osserva la magistratura aggredita dai quattro deputati vestiti nella stessa divisa di cui sopra nell'atto in cui si offre da una parte una moneta, dall'altra una rivoltella colla sottostante dicitura = aggredirà la magistratura per corromperla. Oltre alle suddette è pura degna di vista fra le altre quella di cui al N 3 nella quale i quattro deputati figurano striscianti a terra al momento del loro arrivo a Roma in atteggiamento della loro visita a Francesco Crispi colla dicitura = arrivati a Roma visiteranno Francesco Crispi e lo supplicheranno di essere nuovamente arruolati nella
sua banda. E qui è ad avvertirsi che in alcuni esemplari leggesi nuovamente,
mentre non figura in altri riportati. Nel N 21 marzo, prodotto solo all'udienza, e che non è in special modo incriminato inneggiasi così alle strepitose vittorie ottenute in collegi di questa Provincia sui candidati del partito malfattore figurano detti personaggi, sempre associati tra loro e tratti in arresto siccome appartenenti alla banda crispina e nella vignetta N 2 sono i quattro suddetti rappresentati come gettanti i figli del popolo al pascolo delle iene africane, con un'altra vignetta successiva figurano recalcitranti col capino sociale, ove godono l'immunità poiché fratelli del Prefetto, dai blasonati che non conoscono la moralità della famiglia, dai ricchi che non sono colpiti dalle tasse, etc....
Nel N 25 in data 26 marzo 1897 si continua in prima pagina l'avviso agli elettori di città e provincia che domenica mattina ( giorno fissato per il ballottaggio) alla parte d'ogni sezione dei collegi di Mantova e di Bozzolo sarebbe stato distribuito gratuitamente il Merlin Cocai contenente una ferocissima canzonatura che impedirà ai galantuomini di votare per Arrivabene e Siliprandi. Cessata dappoi la pubblicazione di detto giornale nei primi di ottobre 1897 appariva un supplemento di altro periodico settimanale " Sulle rive del Mincio" intitolato "pro libertate" nel quale alla figura 1 ed 11 o fa ravvisare altre vignette rappresentanti gli stessi ex deputati incorporati nell'ex banda crispina colla leggenda, la prima. " i membri blasonati della banda crispina non hanno mai potuto digerire l'amaro boccone che i collegi del mantovano han fatto loro inghiottire nelle elezioni passate" e la seconda: quando gli elettori non penseranno più col loro cervello ma con quello che vi abbiamo sostituito, allora voteranno per noi. Questo è il discorso che fanno i membri delle bande crispine, e l'Acanfora loro rappresentante. Inaspritisi, allora i quattro ex deputati suddetti del ripetersi di tali pubblicazioni sporgevano querela il 4 novembre 1897 all'illustrissimo Presidente di questo Tribunale contro i prima nominati Bianchi Dante pubblicista redattore del giornale "La Provincia di Mantova" e Scalarini Giuseppe artista disegnatore chiamandoli innanzi a questo Tribunale, col rito della citazione diretta per rispondere in comune dei reati superiormente loro addebitati, costituendosi parte civile i querelanti ed accordando agli imputati la prova dei fatti.
In Diritto
Attesoché per ragione processuale doveva anzitutto il Tribunale farsi carico di due eccezioni pregiudiziali sollevate da altro dei difensori degli imputati relative, l'una alla mancanza di espressa richiesta nella querela da parte dei querelanti di procedere per citazione diretta e l'altra alla rilevata omissione dei documenti di rito degli imputati. Non reggono più né l'una né l'altra di dette eccezioni dacché, mentre venne nel ricorso al Presidente ottemperato alle formalità prescritte dagli art. 371 e 372 C.P.P. rilevasi dal Decreto di Citazione Presidenziale che il rito della citazione diretta figurava ivi menzionato onde nessun difetto di procedura era dato scorgere nella prestesa querela. Non era poi obbligatorio, sebbene semplicemente facoltativa l'unione di documenti di rito da parte del Presidente all'incarto processuale tanto più presenza delle forme di rito adottate nel caso incerto in cui venne il procedimento portato alla esposizione del Tribunale direttamente dalla parte lesa, alla quale però non era concesso il diritto ni la facoltà di richiamare siffatti documenti del casellario di questo Tribunale
In merito
Attesoché i giudicabili ammettono di essersi in comune resi responsabili delle pubblicazioni incriminate del Merlin Cocai, avendo il Bianchi di aver ordinato 1300 copie del detto periodico per la più ampia divulgazione, soggiungono però che in 100 di dette copie furono cancellate con inchiostro litografico le diciture "assalirà le banche" e nuovamente per arbitrio del litografo, e ciò contrariamente alla sua volontà e a quella del suo correo Scalarini.
Esclude però il Bianchi di avere in guisa qualsiasi partecipato Alla cortese attenzione di pubblicazione del supplemento "Sulle sponde del Mincio" di cui si assume la piena paternità lo Scalarini, dichiarando all'udienza di aver ricorso al Direttore delle "Sponde del Mincio" dovendosi richiedere all'Autorità di P.S. per la pubblicazione di un foglio volante non avrebbesi potuto tale permesso diniegare, trattandosi di un periodico regolare quale si è quello in questione. In quanto all'altro foglio pure senza data, contenente disegni pure querelati siccome ritenuti offensivi disse trattarsi di semplice manifesto elettorale da esso disegnato e firmato ma per nulla attinente al Merlin Cocai. Attesoché nell'esame della duplice imputazione ascritta ai giudicabili il Tribunale doveva anzitutto preoccuparsi della ricerca dell' …
intenzionale estremo essenziale tanto del reato di diffamazione quanto di quello d'ingiuria di cui agli articoli 393 e 395 Cod. Pen. AI riguardo considerando che per quanto sostengano gli imputati e con essi i loro difensori avere essi avuto unicamente l'intento di escludere gli ex deputati dalle elezioni stigmatizzando la loro condotta politica nella loro breve vita parlamentare per avere appartenuto alla maggioranza da essi denominata Banda crispina, non poteva il collegio assentire a tale tesi ormai troppo sfruttata e giustamente riprovata dalla dottrina e dalla giurisprudenza. E' invero per quanto sia lecito la correttezza la moralità e le azioni di un cittadino che aspira a pubbliche cariche e specialmente al potere legislativo, avuto la stampa il diritto di rischiarare gli elettori sulla vita pubblica di coloro che si presentano ai loro suffragi, è certo anche che il candidato politico ha diritto di essere dalla legge protetto sul suo onore e che il periodo elettorale non può essere convertito in un campo sconfinato alle contumelie ed ai più iniqui per nuocere, sia pure anche peltanto per intento politico all'onore ed alla reputazione degli avversari. Parve ad alcuno, soggiunge in proposito l'illustre Pessina, che il tempo delle lotte elettorali fosse come uno status belli eccezionale nel quale sia lecito, in nome della fervente lotta, per i candidati difendere liberamente e senza limite alcuno di responsabilità penale, la vita dei medesimi. A noi sembra che la lotta elettorale possa essere pacifica di idee e di convinzioni, e non pugilato: "che un popolo eminentemente libero e civile non solo deve aborrire dalla lotta materiale che turba la sincerità e la libertà delle elezioni ma anche dalla violenza della penna che come pugnale avvelenato addenti la reputazione degli uomini. La ragione dello status belli non è altro che una finzione retorica, una metafora non rispondente alla realtà delle cose. Il calore della contesa elettorale può tutt'al più attenuare l'ottusità dell'ingiuria, ma non escludere affatto ne' merita valida osservazione, per quanto arguta sollevata dalla difesa, che la querela sia stata determinata da mero risentimento per la sconfitta dei candidati suddetti nelle ultime eIezioni politiche dacché anche tale argomento viene facilmente spuntata dal riflesso che lunganimi gli effetti nel tollerare gli eccessi degli avversari fino all'ultimo, e cioè fino alla chiusura della lotta elettorale, insorgendo soltanto dopo la pubblicazione dell'ultimo supplemento avvenuto nell'ottobre scorso quando ogni episodio della lotta politica era venuto meno, e dopoché pienamente raggiunto era stato lo scopo dagli avversari, di cui più non si ritennero paghi continuando a dilaniare e perseguitare i vinti colla più acre, pungente e premeditata arte del vilipendio. Né tampoco attendibile presentavasi per l'esecuzione dell'animus offendendi le postume dichiarazioni fatte dagli imputati nel N 27 in data 1 aprile 1897 di non aver mai inteso di attaccare l'integrità personale dei querelanti quando la lotta era già definita anche colle elezioni di ballottaggio lo scopo al quale i giudicabili con mezzo illecito avevano mirato era già completamente raggiunto avendo essi nel N 25 del ripetuto periodico si spinsero a preannunciare quella ferocissima pubblicazione che avrebbe impedito ai galantuomini di votare per Arrivabene e Siliprandi, pubblicazioni che come appare nel N 26 abbortì per cause indipendenti dalla loro volontà. Attesoché proseguendo nell'indagine del documento intenzionale rispetto a12° capo d'imputazione, lettera B, pure apposto a carico di entrambi i giudicabili, l'intenzione di offendere e che lo Scalarini, il quale oltre all'avere riconosciuto senza reticenza alcuna la paternità del supplemento "Pro Iibertate" al giornale "Sulle sponde del Mincio", ammise nelle sue discolpe di aver avuto piena coscienza di offendere. Purquando addusse di avere maliziosamente fatto ricorso al direttore di detto periodico pur sapendo che altrimenti l'autorità di P.S. avrebbe impedito la divulgazione di quei disegni, è maggiormente palese si manifesta la sua intenzione di offendere in quanto già fece nei primi dell'ottobre scorso allorché ogni reminiscenza elettorale era sparita per notevole lasso di tempo da quell'avvenimento.
Attesoché soffermandosi ora al materiale del reato di diffamazione e cioè al 2° estremo ufficiale per l'esistenza di detto reato circa l'allegata distribuzione di un fatto determinante il Tribunale non riscontrava nelle vignette il .....che considerate pure per se stesse considerate ed in relazione alle altre contenute in detto foglio ed agli scritti concomitanti anteriori e posteriori l'attribuzione di un fatto concretamente eseguitosi come indubbiamente richiedesi alla giuria la costituzione di detto reato. Ed emerso vagliando le vignette e le scritte incriminate si osserva che nel supplemento al N 19 le vignette sono state precedute dal titolo "quel che farebbero i deputati della Gazzetta se fossero (Dio ce ne scampi) eletti" e le scritte che in calce a ciascuna vignetta sono apposte per spiegare e completare il significato del disegno si riportano tutte ad un avvenimento futuro e condizionato altresì al verificarsi dell'elezione di ognuno di essi. Conseguentemente a ciò non ritiene il Tribunale che ricaccia nella specie l'estremo suindicato inquantochè l'attribuire ad alcuno un evento o una capacità delittuosa disonorevole futura e condizionata di rivelare nell'assegnazione di un apprezzamento sia pure contumilioso delle qualità professionali, ma non mai dell'attribuzione di un fatto (non ........) che si pretenda avvenuta per opera sua diretta e indiretta. Ne a diverso avviso possono indurre le circostanze emerse al pubblico dibattimento e sulle quali fare il massimo affidamento la Parte Civile, che cioè faceva parte di capire dal foglio incriminato prodotte all'intenzione siano state pubblicate con la parola" nuovamente", quasiché tale parola legasse il passato al futuro, e fosse a considerarsi come un'addentellato giuridico inscindibile, dacchè pur prescindendo dal riflesso che tre soli degli odierni querelanti avevano formato parte della maggioranza di Crispi nella penultima legislatura, alla quale il conte Arrivabene era rimasto esterno sta pur sempre come caposaldo irricusabile. Di fatto la circostanza, che le vignette in modo speciale incriminate si riferiscono non già ad opere compiute dai membri della suddetta maggioranza ma bensì "a quello che avrebbero fatto se fossero stati eletti" e che anche quelle vignette che in altri esemplari non portavano una scritta speciale, formano pur sempre un testo unico ed inscindibile col titolo ed intestazione che tutte le prende e le comprende.
..... pertanto il reato di diffamazione, e deve necessariamente dichiararsi il non luogo a procedere a favore dei giudicabili dipendentemente da tale titolo. Attesoché rivolgendo ora analoga indagine sulla sussistenza o meno del minore reato di ingiuria alternativamente e subordinatamente se posto a carico degli imputabili, il collegio osservava che il tenore delle espressioni contenute in detto numero sia considerato isolatamente, sia vagliato in relazione alle altre espressioni non specificatamente querelate, ne richiamate nella querela che si contengono nel numero suddetto quanto negli antecedenti rese maggiormente espressive ed eloquenti dal significato dei disegni coi quali furono tratteggiate le sembianze dei querelanti colle divise e le armi proprie dei briganti, applicano in modo non equivoco quell'offesa all'onore divulgata con uno dei mezzi più potenti di pubblicità che caratterizzano il delitto di cui all'ultimo capoverso dell'art. 395 Cod. Pen. Ed invero vagliando le tre vignette incriminate poste in relazione all'annuncio precorso nei precedenti numeri della rivelazione di brutture, di turpitudini, le quali rappresentano i quattro candidati come appartenenti ad una banda di briganti nell'atto di assalire una banca o di e corrompere la Magistratura, e più che tutto la vignetta rappresentante l'avv. Gioppi notoriamente da 15 anni assunto e riconfermato annualmente a presidente della locale Banca Agricola, occupato come rilevasi dalle sottostanti diciture, in una sezione bancaria dove figurano i volumi riguardanti persone processate e condannate in seguito ai noti scandali bancari, esprimono ad avviso del Tribunale un significato eminentemente contumelioso lesivo cioè dell'onorabilità dei querelanti. Ne vale la scusa addotta dai giudicabili di aver inteso di esercitare una critica o censura politica nell'occasione della lotta elettorale benché come sopra si addimostrò essi varcano questa giusta ingiuria che era loro segnata dalla convenienza e dalla rispettabilità dovuta a concittadini degni della massima considerazione ed estimazione pubblica. Se nonché per ciò che si attiene alla rispettiva responsabilità dei giudicabili era quasi osservare come risalendo la pubblicazione del supplemento al N 19 del Merlin Cocai al19 marzo ultimo scorso ed espandasi la querela prodotta solo nel 4 novembre è unificata la prescrizione dei tre mesi di cui all'art. 401 C.P. ove dovevasi dichiarare non luogo a procedere in loro confronto per estinzione dell'azione penale relativa. Attesoché per contro squisitamente risultava stabilita la sussistenza generica e specifica del reato d'ingiuria per la pubblicazione del supplemento "Sulle sponde del Mincio" di cui al 2° capo d'imputazione. Si accusò infatti come in occasione del divieto di un comizio pel domicilio coatto lo Scalarini immaginò di tratteggiare di del nuovo fatto farne derisione e grotteschi gli odierni querelanti, qualificandoli di membri blasonati della Banda crispina. Ora la parola banda tanto in linguaggio comune quanto in quello giuridico denota un'aspirazione di persone aventi per istinto il delinquere contro le persone e contro le proprietà, quantunque la qualifica di banda attribuita alla maggioranza di Crispi alla quale notoriamente, e per dichiarazione degli stessi querelanti, essi appartenevano, non costituisce, come sopra si disse, l'attribuzione di un fatto determinato, ma l'apprezzamento contumelioso di un fatto vero. Attesoché per quanto concerne la responsabilità oggettiva dei giudicabili in tale reato, non soggetto a prescrizione, siccome verificatosi nei primi dello scorso ottobre lo Scalarini, la di cui sigla appare ai piedi del supplemento stesso, se ne riconobbe unico autore, mentre il Bianchi negò qualsiasi partecipazione al fatto stesso, di guisa che la sua negativa non contraddetta da risultanze contrarie rendeva giustificato in suo favore il provvedimento di cui all'art. 393 C.P.P. per quanto l'affinità di tipi di disegni ed il tenore stesso degli scritti anche nel di lui confronto la querela. Attesoché veniva ciò stante per effetto della prescrizione a cadere ogni aggravante di continuazione di reato a carico anche soltanto dello Scalarini. Attesoché nella commisurazione della pena era a tenersi in debito calcolo l'intensità delle ingiurie in rapporto alle qualità personali degli offesi ed alla mancanza di qualsiasi ragione o spiegazione nel contegno dell'imputato avuto riguardo alle circostanze di tempo nelle quali ebbe detta ingiuria a verificarsi,per lui il Tribunale fissando come punto di partenza lire seicento di multa e ridotta questa di un sesto per le attenuanti giuridiche di cui all'art. 59 infligge definitivamente detta pena concretata in quella qui innanzi assegnata Visti per ciò gli art. 395, 399 ultima parte, 401 Codice penale; 393,397,568,569,571 C.P.P.
Giudica
1° Costituire i fatti querelati in relazione alla pubblicazione del periodico settimanale Merlin Cocai il reato di ingiurie nei sensi dell'art. 395 ult. cap. Codice penale non già di diffamazione a termini dell'art. 393 Codice stesso, e conseguentemente non farsi luogo a procedere in confronto di Bianchi Dante e Scalarini Giuseppe pei fatti medesimi, essendo estinta l'azione penale per effetto di prescrizione.
2° Assolvensi Bianchi Dante dall'imputazione ascrittagli in conseguenza della pubblicazione del supplemento "Pro Iibertate " al periodico "Sulle sponde del Mincio" per non provata reità.
3° Colpevole lo Scalarini Giuseppe del delitto d'ingiurie a termini dell'art. 395 ultima parte del Codice penale in conseguenza della pubblicazione di cui al precedente numero secondo e lo condanna alla pena della multa in lire cinquecento (£ 500) commutabili a sensi di legge in caso d'insolvenza; lo condanna inoltre al risarcimento dei danni in confronto delle parti lese, da Iiquidarsi in separata sede di giudizio, alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza di parte civile che non si liquidano per mancanza di specifica, al risarcimento delle spese processuali ed al pagamento della tassa della presente sentenza. Ordinasi la pubblicazione per una sol volta a spese del condannato, della presente sentenza sui giornali La Gazzetta e Provincia di Mantova.
Mantova 13 dicembre 1897
Firmato Segre - Castiglioni - Caffo
Con sentenza 26 marzo 1898 N 14 la Corte d'Appello respinto l'appello
Il 26 ottobre 1900 Scalarini fu amnistiato